Articolo 2872 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modalità della riduzione

Dispositivo

Note

(1) La riduzione dell'ipoteca, di regola, viene effettuata nel momento in cui il valore del bene è eccessivo, ma bisogna specificare che, qualora dopo la riduzione il credito garantito sia maggiore della somma ridotta, si potrà comunque verificare un'iscrizione suppletiva in base al titolo iniziale.Il legislatore prescrive qui una riduzioneex lege, diversamente dalla riduzione operata volontariamente dalla parti che si concretizza perciò in una rinuncia sia pur parziale alla garanzia ipotecaria: il titolo per tale ipoteca consiste nel documento da cui discende il consenso da parte del creditore oppure in una vera e propria sentenza dalla quale derivi il diritto alla riduzione stessa.

(2) Generalmente la riduzione può avere luogo soltanto nell'ipotesi in cui vi siano più beni sottoposti a garanzia ipotecaria. Tuttavia, il comma 2 della presente disposizione prevede una peculiare deroga a ciò quando l'oggetto dell'ipotecasia un unico immobile, precisando che è assolutamente necessaria la fedele osservanza degli artt.720 e722, inerenti alle disposizioni di pubblica economia e igiene.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 18681/2022

2Cass. civ. n. 4428/2001