Articolo 2873 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esclusione della riduzione

Dispositivo

Note

(1) L'intera norma è applicabile anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice attuale, come prescrive espressamente l'art. 243 delle disp. att. c.c..

(2) Proprio in virtù della appurata natura potestativa del diritto alla domanda di riduzione, il legislatore sottolinea che non si intende permessa la suddetta domanda nell'ipotesi in cui si verifichi una liquidità del credito o una esatta determinazione delleresipotecate.

(3) In questo caso non si viene a configurare una vera e propria riduzione, ma piuttosto una particolare ipotesi che produce un'estinzione parziale della garanzia. Di regola, la cancellazione estingue l'ipoteca e vi si può ricorrere esclusivamente qualora l'intero credito sia dichiarato estinto; tuttavia, se si verifica il pagamento di almeno un quinto del medesimo credito, allora è possibile la richiesta di una proporzionale riduzione. In caso di un pagamento parziale del debito originario risulta infatti praticamente impossibile ricorrere alla classica domanda di riduzione, in virtù dell'art. 2809 che dispone la teoria dell'indivisibilità della garanzia ipotecaria.

(4) Il principio di estensione dell'ipoteca all'accessioneexart.2811è espressamente derogato in virtù dell'ultimo comma del presente articolo. Esso rappresenta una deroga al principio di estensione delle ipoteche alle accessioni, e risulta applicabile per analogia anche alle costruzioni sul nudo suolo, soggette sia ad ipoteca giudiziale siaex lege.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 12536/2000