Articolo 2884 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cancellazione ordinata con sentenza

Dispositivo

Note

(1) Nella speciale circostanza delineata dal presente articolo in cui il creditore per vari motivi non voglia prestare il proprio consenso alla cancellazione dell'iscrizione, questa può essere ordinata dal giudice e avrà piena efficacia solamente quando la sentenza sarà passata in giudicato. La sentenza in questione potrà essere richiesta dal debitore, dal terzo acquirente del bene ipotecatoexart.2858, dal terzo datore d'ipotecaexart.2868 e da chiunque possa vedersi arrecato un pregiudizio dalla mancata cancellazione e avrà come oggetto l'accertamento dell'estinzione del credito garantito o addirittura della stessa ipoteca.

(2) In aggiunta alla vera e propria sentenza, la disposizione cita anche altri provvedimenti definitivi che possono decretare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria in luogo del consenso mancante del creditore: si tratta, ad esempio, del decreto che chiude il procedimento di esecuzione o il decreto del giudice delegato alla procedura di fallimento che attesti l'avvenuta esecuzione del concordato, così come prevede laLegge fallimentare.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 1076/2023

2Cass. civ. n. 26104/2018

3Cass. civ. n. 12309/2004

4Cass. civ. n. 584/1996

5Cass. civ. n. 9661/1993

6Cass. civ. n. 3078/1978