Articolo 2885 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cancellazione sotto condizione

Dispositivo

Note

(1) La condizione ammessa dalla disposizione del presente articolo può essere soltanto di tipo sospensivoexart.1353 e una tradizionale ipotesi di cancellazione in ottemperanza all'avveramento di una condizione è, ad esempio, in relazione al reimpiego del denaro nell'ipoteca dotale. L'intervento del Conservatore evidenzia pertanto un'espressa deroga nei confronti della generale regola secondo cui il legislatore richiede che per la cancellazione sia obbligatorio il consenso del creditore o, almeno, un provvedimento giudiziale sostitutivo.