Articolo 2898 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede

Dispositivo

Note

(1) Deve essere qui evidenziato un forte collegamento tra la presente disposizione e l'art. 2890, che sancisce la necessità per il terzo acquirente che voglia porre in essere il procedimento di purgazione di dichiarare esattamente il valore dell'immobile garantito. Tale specificazione risulta assolutamente fondamentale nel procedimento di liberazione dalle ipoteche, con la corrispondente necessità, qualora il titolo d'acquisto risulti inerente sia a beni mobili sia immobili, di una apposita distinzione per ottenere i rispettivi prezzi di acquisto e il valore totale degli immobili ipotecati, che, se sottoposti a giurisdizioni differenti, necessiteranno di offerte singole da parte del terzo acquirente.

(2) L'azione di regresso prevista nell'ultima parte del presente articolo è posta in favore del terzo acquirente al quale la separazione dei beni abbia arrecato un serio pregiudizio,in primisnell'ipotesi in cui il bene consista in un fondo agricolo.