Articolo 2899 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore

Dispositivo

Note

(1) Si viene a prospettare un caso di surrogazione con il dichiarato obiettivo di tutelare creditore e terzo acquirente, i quali possono risultare pregiudicati dalla rinunzia posta in essere dal creditore avente più ipoteche su diversi beni immobili. Tale tutela si concretizza in un risarcimento del danno subìto, per il quale è tuttavia assolutamente necessaria la prova del pregiudizio arrecato. Si consideri, ad esempio, l'ipotesi di un creditore al quale appartengano due ipoteche su due fondi differenti che però ottenga adeguata soddisfazione unicamente in capo al primo: mediante la rinunzia, questi pregiudicherà il creditore iscritto dopo di lui che possegga un'ipoteca sul primo fondo, agevolando invece colui che ha ipoteca sul secondo fondo, trasformandolo primo nella graduatoria di soddisfacimento. Si deve specificare comunque che sul creditore non graverà l'obbligo del risarcimento se la rinunzia è derivata da un giusto motivo ed è stata posta in essere prima del momento di notificazione dell'offerta di purgazioneexart.2890, che, qualora non venga correttamente eseguita, andrà a costituire proprio uno dei giusti motivi suddetti.