Articolo 2905 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Dispositivo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [671] c.p.c.] (1).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione (2).
Note
(1) Il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili del debitore nel momento in cui concorrano:il cosiddettofumus boni iuris, consistente in elementi che consentano di ritenere, con sufficiente probabilità, sussistente e fondato il diritto di credito di cui la parte ricorrente si proclama titolare;ilpericulum in mora,cioè il rischio che, nel lasso di tempo occorrente al creditore per far valere le proprie ragioni in giudizio, il debitore depauperi il suo patrimonio, compromettendo in tal modo le prospettive di esecuzione su di esso.
(2) Il sequestro conservativo integra, rendendola concreta, la tutela offerta dall'azione mirante a far dichiarare inefficace una data alienazione o anche dalla stessa azione revocatoria: non priva il debitore del diritto di disporre del bene, ma determina l'inefficacia relativa di eventuali alienazioni, nei confronti del creditore sequestrante.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 7214/2009
In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7214 del 25 marzo 2009)
2Cass. civ. n. 15605/2002
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15605 del 7 novembre 2002)