Articolo 2904 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rinvio
Dispositivo
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare [64] - [70] l. fall.] e in materia penale [192] c.p. ss.] (1).
Note
(1) Vengono qui esplicitamente richiamate le disposizioniexart.67 dellaLegge fallimentare(r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e gli artt.192-194 delCodice Penale, le quali prevedono specifici casi di revocatoria. Ad esempio, nel caso della revocatoria prescritta dalla Legge fallimentare, la prescrizione sarà sempre breve (quinquennale), ma inizierà il suo decorso dalla data precisa della sentenza decretante il fallimento e non dalla data dell'atto (v. art. 2903).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 16606/2024
La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).–Nelle controversie relative alla qualificazione delle prestazioni lavorative come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all'art. 2094 c.c., è censurabile in Cassazione soltanto la identificazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata, nei limiti segnati dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la scelta delle circostanze di fatto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 16606 del 14 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 13182/2013
L'azione revocatoria, esperibile dal curatore fallimentare nei confronti di terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito ai sensi dell'art. 66, secondo comma, legge fall. (applicabile "ratione temporis"), non è subordinata all'esperimento o all'esperibilità nei confronti del primo acquirente della revocatoria fallimentare; tuttavia, il suo accoglimento esige la prova - ai sensi dell'art. 2901, quarto comma, cod. civ., norma che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede - della "scientia decotionis" in capo al primo acquirente e della consapevolezza di questo elemento soggettivo da parte dei terzi sub-acquirenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13182 del 28 maggio 2013)
3Cass. civ. n. 7028/2006
Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, legge fall. (nel testo originario, applicabile ratione temporis), l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della par condicio, né, fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il «periodo sospetto» con l'introduzione di talune eccezioni alla regola, implicitamente confermative quindi della stessa).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 7028 del 28 marzo 2006)