Articolo 2910 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Oggetto dell'espropriazione
Dispositivo
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [474] c.p.c. ss.] (1).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito [2858], [2868] o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore [2901], [2905]; [602] c.p.c.] (2).
Note
(1) Viene qui richiamata la cosiddetta garanzia generica ai sensi dell'art. 2740, in forza della quale il creditore, in caso di inadempimento, può ottenere soddisfazione agendo sulla totalità dei beni del debitore. L'espropriazione forzata è rivolta quindi a tutto il patrimonio del debitore, ricomprendente beni mobili, immobili, crediti e diritti di ogni genere. Inoltre, per metterla in atto, a monte deve esservi obbligatoriamente un titolo esecutivo (v. art. 474 c.p.c.) dal quale discenda un credito certo e non soggetto a condizioni o termini (classici esempi di titoli esecutivi sono: cambiali, sentenze e decreti ingiuntivi).
(2) I beni dei terzi, nel caso in cui costituiscano la garanzia del credito (v. art. 1179) o nel caso di atti revocati (v. art. 2901), sono esplicitamente inseriti nell'ambito oggettivodella responsabilità patrimoniale definito dalla disposizione e vengono pertanto sottoposti all'esecuzione forzata.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 10284/2009
La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Conseguentemente, per la realizzazione di crediti di terzi verso la P.A., non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l'ente e il contribuente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10284 del 5 maggio 2009)