Articolo 2918 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Dispositivo
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione [498] c.p.c. ss.], se non sono trascritte anteriormente al pignoramento.
Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa [2704] anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento (1).
Note
(1) La presente disposizione richiama espressamente il n. 9 dell'art. 2643, il quale dispone l'obbligatoria trascrizione di eventuali cessioni e liberazioni in relazione a pigioni e fitti, che si sviluppino oltre un triennio. Se la liberazione o la cessione sono state effettuate per un periodo eccedente i tre anni e non sono state soggette a trascrizione, potranno essere opposte soltanto entro i limiti di un triennio, se tuttavia questo risulta già trascorso, potranno essere opposte esclusivamente nei limiti dell'anno in corso in riferimento al giorno del trasferimento.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 25584/2024
A norma dell'art. 2918 c.c., applicabile anche all'espropriazione immobiliare di bene locato, il pagamento anticipato di canoni non scaduti alla data del pignoramento per un periodo eccedente i tre anni ha effetti liberatori nei confronti dei creditori e del custode giudiziario se la liberazione sia stata trascritta prima del pignoramento mediante un'autonoma formalità pubblicitaria ex art. 2643, n. 9, c.c., non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo contratto di locazione da cui risulti il pagamento anticipato o la mera indicazione dell'evento solutorio nel cd. quadro "D" della nota.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25584 del 24 settembre 2024)
2Cass. civ. n. 35876/2022
Le disposizioni dell'art. 2918 c.c. (relative all'opponibilità ai creditori dei fatti estintivi e/o modificativi dei crediti derivanti da rapporti di locazione, non ancora scaduti alla data del pignoramento) sono applicabili sia in caso di espropriazione diretta dei suddetti crediti sia in caso di espropriazione del bene locato che ad essi si estenda, quali frutti, ai sensi dell'art. 2912 c.c.; l'espressione «liberazione di pigioni e di fitti non ancora scaduti» ha riguardo ad ogni ipotesi di estinzione di tali crediti, compresi il pagamento anticipato dei canoni non scaduti e l'eventuale remissione del relativo debito.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 35876 del 6 dicembre 2022)