Articolo 2919 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetto traslativo della vendita forzata

Dispositivo

Note

(1) Secondo la corrente giurisprudenziale prevalente, il trasferimento del diritto sul bene nell'ambito della vendita forzata avviene a titolo derivativo (v.Libro III, Titolo II, Capo III). Inoltre, è ormai assodato che la vendita forzata produce l'estinzione dei diritti reali di garanzia (privilegi, pegni o ipoteche) cui è sottoposta laresesecutata, attraverso un cosiddetto effetto purgativo.Svoltasi tale vendita, al creditore procedente sarà dato di prelevare sul ricavato proprio quella specifica somma di denaro che costituisce l'oggetto del suo credito, degli accessori e delle spese maturate successivamente all'inadempimento. Tuttavia, siccome anche altri creditori possono trovarsi nella stessa situazione e ad essi pure risponde il patrimonio del comune debitore nella sua piena latitudine (v. art. 2741), questi, dopo il pignoramento o persino dopo la vendita, avranno il diritto di intervenire nel processo espropriativo e di chiedere una parte della distribuzione del ricavato.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 4801/2025

2Cass. civ. n. 11478/2024

3Cass. civ. n. 2020/2024

4Cass. civ. n. 1647/2023

5Cass. civ. n. 14481/2018

6Cass. civ. n. 19658/2015

7Cass. civ. n. 517/2011

8Cass. civ. n. 20037/2010

9Cass. civ. n. 5550/1999

10Cass. civ. n. 3348/1990