Articolo 2919 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Effetto traslativo della vendita forzata
Dispositivo
La vendita forzata [503] c.p.c. ss.] trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione (1), salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153].
Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante [2913] ss.] e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
Note
(1) Secondo la corrente giurisprudenziale prevalente, il trasferimento del diritto sul bene nell'ambito della vendita forzata avviene a titolo derivativo (v.Libro III, Titolo II, Capo III). Inoltre, è ormai assodato che la vendita forzata produce l'estinzione dei diritti reali di garanzia (privilegi, pegni o ipoteche) cui è sottoposta laresesecutata, attraverso un cosiddetto effetto purgativo.Svoltasi tale vendita, al creditore procedente sarà dato di prelevare sul ricavato proprio quella specifica somma di denaro che costituisce l'oggetto del suo credito, degli accessori e delle spese maturate successivamente all'inadempimento. Tuttavia, siccome anche altri creditori possono trovarsi nella stessa situazione e ad essi pure risponde il patrimonio del comune debitore nella sua piena latitudine (v. art. 2741), questi, dopo il pignoramento o persino dopo la vendita, avranno il diritto di intervenire nel processo espropriativo e di chiedere una parte della distribuzione del ricavato.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 14481/2018
Qualora, in seguito alla suddivisione di un terreno in sede di vendita forzata, alcuni dei lotti così formati risultino interclusi, gli acquirenti degli stessi hanno diritto di ottenere dagli altri proprietari il passaggio ai sensi dell'art. 1054 c.c., disposizione compatibile con quella di cui all'art. 2919 c.c. In particolare, poiché i frazionamenti immobiliari di un fondo non devono tradursi nella sua interclusione, il giudice può imporre agli acquirenti dei suddetti lotti la realizzazione delle opere necessarie ad evitarla, trattandosi di obbligo che sarebbe sorto anche se il trasferimento fosse stato effettuato dal proprietario originario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14481 del 6 giugno 2018)
2Cass. civ. n. 19658/2015
È valida la vendita di un immobile abusivo eseguita nell'ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell'art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19658 del 1 ottobre 2015)
3Cass. civ. n. 517/2011
La vendita forzata trasferisce all'acquirente, ai sensi dell'art. 2919 c.c., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l'espropriazione, mentre la tutela dei diritti che i terzi vantino sul medesimo bene (nella specie, sulla quota di un immobile già oggetto di comunione legale tra il debitore esecutato ed il terzo estraneo alla procedura) si realizza nel caso, come nella specie, di terzo altresì nel possesso del bene ancora non consegnato anche mediante l'opposizione all'esecuzione forzata,exart. 615 c.p.c., per far accertare in tale giudizio che il bene stesso non apparteneva (o non del tutto) al soggetto che ha subito l'espropriazione ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante e agli intervenuti, apparteneva per intero o "pro quota" all'opponente, conseguendone, in caso di esito positivo, il difetto, in capo all'aggiudicatario del bene, del potere di procedere all'esecuzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 517 del 12 gennaio 2011)
4Cass. civ. n. 20037/2010
L'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, in quanto da ricollegarsi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20037 del 22 settembre 2010)
5Cass. civ. n. 5550/1999
Le regole sui modi di acquisto della proprietà, sulla portata del principio consensualistico in materia di effetti reali del contratto e sulla conseguente considerazione della natura e della funzione della vendita ad efficacia reale immediata, risultano in via di principio applicabili alla vendita forzata, anche in sede fallimentare. Ne consegue che, nel caso di limitazioni al contenuto del diritto acquistato dall'aggiudicatario definitivo — da identificarsi con la facoltà, di cui gode il proprietarioexart. 832 c.c.. di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo — quali la clausola, contenuta nella ordinanza di vendita, relativa all'acquisto dell'immobile «nello stato di fatto e di diritto» in cui si trova, è opponibile all'aggiudicatario il godimento spettante al terzo, in dipendenza di contratto di affitto dell'azienda in corso con la curatela al momento dell'aggiudicazione dell'immobile aziendale. Ciò, peraltro, non esclude che, in applicazione della disciplina della fruttificazione, competa al proprietario subentrante un corrispettivo per il godimento del bene protratto dopo il trasferimento della proprietà del bene a causa del protrarsi della durata dell'affitto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5550 del 7 giugno 1999)
6Cass. civ. n. 3348/1990
Con riguardo agli effetti della vendita forzata di un bene immobile l'inopponibilità all'acquirente, a norma dell'art. 2919 c.c., dei diritti che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione e così delle alienazioni di quel bene, che, pur se anteriormente stipulate, siano state trascritte successivamente al pignoramento, trova applicazione anche per il creditore che sia divenuto pignorante a seguito della conversione del sequestro conservativo inizialmente concesso ed eseguito, sempre che ne ricorra l'anteriorità della relativa trascrizione, in quanto l'art. 2906 c.c. estende al sequestrante la tutela accordata al creditore pignorante, né assume rilievo la circostanza che la vendita sia stata eseguita su istanza di un altro creditore il cui pignoramento, successivo alla trascrizione della vendita, sia stato riunito all'unico processo esecutivo a norma dell'art. 493 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3348 del 21 aprile 1990)