Articolo 2925 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Norme applicabili all'assegnazione forzata
Dispositivo
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata [505] c.p.c.] (1), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Note
(1) Tale assegnazione ha lo stesso obiettivo dell'alienazione forzata, della quale costituisce un'azione alternativa, ossia ottenere il soddisfacimento del creditore attraverso il trasferimento della proprietà dellerespignorate, con l'unica differenza palese della prevalenza del carattere pubblicistico.In questa ipotesi è il creditore ad esprimere la domanda di assegnazione del bene soggetto a procedura esecutiva, dando un impulsoad hocal processo esecutivo.L'assegnazione forzata si definisce "satisfattiva" nel momento in cui il prezzo determinato per il bene in questione risulta almeno parzialmente superiore alle spese derivanti dal processo esecutivo o alla quantificazione dei crediti garantiti; viene invece chiamata "sostitutiva" in tutte le restanti ipotesi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 13362/2023
Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13362 del 16 maggio 2023)