Articolo 2926 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti dei terzi sulla cosa assegnata

Dispositivo

Note

(1) I terzi possono esercitare tale facoltà esclusivamente nell'ipotesi in cui l'assegnazione dellaressia stata di tipo satisfattivo, ovvero qualora il valore dellaresmedesima superi, anche solo parzialmente, le spese e i crediti sostenuti dal creditore pignorante per il processo di esecuzione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 13362/2023

2Cass. civ. n. 20784/2007

3Cass. civ. n. 4375/1976

4Cass. civ. n. 3861/1976