Articolo 2927 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Evizione della cosa assegnata
Dispositivo
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi (1).
Note
(1) La tutela dell'assegnatario disposta dalla norma in esame è assai simile a quella sancita in tema di alienazione forzataexart.2921: in caso di evizione della cosa assegnata, oltre alla facoltà di ripetere il valore pagato agli altri creditori, egli ha infatti la possibilità di rifarsi verso il debitore, ma non mantiene le garanzie che siano state prestate da terzi sullo stesso bene.