Articolo 2930 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Dispositivo

Note

(1) In questo caso l'esecuzione forzata in forma specifica presuppone l'identità tra bene dovuto, bene aggredito e bene conseguito e ha come oggetto un'obbligazione didareun certo bene, già sottoposto a specificazione e ad individuazione.

(2) Deve sottolinearsi che sono assolutamente esclusi dai beni mobili soggetti a consegna o rilascio: l'obbligo di consegnare i figli al genitore giudicato affidatario in ipotesi di separazione tra coniugi (tale obbligo rientra infatti negli obblighi difareonon facere), la consegna di una somma di denaro, sempre che non si intendano monete antiche o comunque di una qualche sorta di interesse numismatico od artistico, la consegna di cose determinate esclusivamente nelgenuse pertanto non ancora specificate nella loro identità (v.1378). Si tratta invece di un tradizionale esempio di bene che può essere sottoposto a consegna o rilascio, l'obbligo di consegna dell'immobile locato al conduttore (v.1571).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 11285/2020

2Cass. civ. n. 12523/2016

3Cass. civ. n. 5010/2008

4Cass. civ. n. 9964/2006

5Cass. civ. n. 712/2006