Articolo 2931 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Dispositivo

Note

(1) La disposizione può ritenersi inerente solamente alle obbligazioni aventi ad oggetto unfacerefungibile, come può ad esempio essere l'obbligo di eseguire determinati lavori di ristrutturazione di una casa, in quanto esercitabile anche da persona differente rispetto al debitore.Viceversa, l'applicabilità della presente norma non viene estesa agli obblighi infungibili, dei quali è classica esemplificazione il compito di dipingere un quadro, che deve essere effettuato personalmente dal debitore e che, qualora sia mancato, porterà al creditore solo il diritto al risarcimento del danno (v. art. 1223).

(2) La disposizione si ispira chiaramente al generale principionemo ad factum cogi potest,in forza del quale non si può obbligare nessuno a tenere un determinato comportamento contro la propria volontà. Pertanto, l'eventuale soggetto obbligato potrà essere colpito unicamente dai riflessi di livello economico derivanti dal risultato dell'obbligo difacereche sarà posto in essere da altri secondo le direttive dettate dal giudiceexartt.612 ss. c.p.c.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 32898/2023

2Cass. civ. n. 4449/2023

3Cass. civ. n. 23291/2021

4Cass. civ. n. 24305/2017

5Cass. civ. n. 22116/2014

6Cass. civ. n. 18779/2014

7Cass. civ. n. 19454/2011

8Cass. civ. n. 13071/2007

9Cass. civ. n. 3992/2003