Articolo 2940 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pagamento del debito prescritto
Dispositivo
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034], comma 2] (1).
Note
(1) Secondo la prevalente dottrina si verifica in questo caso un'ipotesi di obbligazione naturaleexart.2034, cioè si considera il pagamento del debito già prescritto come attuazione di un impegno morale e non più giuridico.Viceversa, i giudici della Suprema Corte, sempre considerando il fatto che la prescrizione non trova luogo automaticamente, ritiene che si venga a configurare una normale obbligazione civile, in quanto tale pagamento risulterebbe sintomo di una tacita rinuncia delsolvensad avvalersi della prescrizione stessa.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19654/2014
La previsione di cui all'art. 2940 cod. civ., secondo cui non è ammessa la ripetizione di somme pagate in adempimento di debiti prescritti, non è applicabile qualora l'attore in restituzione deduca l'insussistenza originaria o sopravvenuta del debito, agendo a tal fine ex art. 2033 cod. civ. (Omissis).–L'applicazione dell'art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio" della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19654 del 18 settembre 2014)
2Cass. civ. n. 3636/1996
La spontaneità del pagamento che, ai sensi dell'art. 2940 c.c., impedisce di ripetere quanto è stato pagato in adempimento di un debito prescritto, è richiesta al fine di evitare che chi abbia pagato, pur non essendovi più tenuto, possa pentirsi chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, e presuppone quindi l'autonoma iniziativa dell'adempiente, senza alcuna influente situazione di necessità, anche solo interna, non essendo sufficiente la mera assenza di violenza fisica o morale. (Nella specie la sentenza di merito — confermata dalla S.C. — ha considerato ripetibili i contributi previdenziali pagati a scopo cautelativo, dopo un atto di costituzione in mora contenente l'assegnazione di un termine e la minaccia di applicazione di sanzioni, e con espressa riserva di azione giudiziaria per la restituzione degli stessi, in quanto prescritti).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3636 del 17 aprile 1996)