Articolo 2941 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sospensione per rapporti tra le parti

Dispositivo

Note

(1) La sospensione della prescrizione, anch'essa rilevabile solo dalla parte, toglie momentaneamente rilievo al mancato esercizio del diritto e si ha solamente nelle ipotesi tassativamente previste, nelle quali tale esercizio è reso oggettivamente impossibile o comunque estremamente difficile da peculiari rapporti tra chi dovrebbe subire la prescrizione e chi invece ne trae vantaggio.

(2) Questo numero è stato sostituito dall'art. 210, L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) e, successivamente, le parole "responsabilità genitoriale" hanno sostituito "potestà", ai sensi dell'art. 92, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (Attuazione riforma della filiazione).

(3) Mediante la sentenza del 24 luglio 1998, n. 232, la Corte Costituzionale ha stabilito l'illegittimità di tale numero, nella parte in cui non viene disposto che la prescrizione goda della sospensione consentita dal presente articolo nelle ipotesi in cui siano intentate delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società in accomandita semplice, finché questi rivestono il periodo di carica, esattamente tra gli stessi e la società.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 dell'11 dicembre 2015, ha dichiarato l'illegittimità di tale numero nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 26 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 2/07/2025, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi".

(6) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 dicembre 2025 - 23 gennaio 2026, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 28/01/2026, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto".

Massime giurisprudenziali (44)

1Cass. civ. n. 4622/2026

2Cass. civ. n. 3686/2026

3Cass. civ. n. 24208/2025

4Cass. civ. n. 17354/2025

5Cass. civ. n. 17451/2025

6Cass. civ. n. 16064/2025

7Cass. civ. n. 16055/2025

8Cass. civ. n. 15410/2025

9Cass. civ. n. 11642/2025

10Cass. civ. n. 11067/2025

11Cass. civ. n. 28594/2024

12Cass. civ. n. 27790/2024

13Cass. civ. n. 24123/2024

14Cass. civ. n. 23833/2024

15Cass. civ. n. 23746/2024

16Cass. civ. n. 19770/2024

17Cass. civ. n. 16999/2024

18Cass. civ. n. 12928/2024

19Cass. civ. n. 8649/2024

20Cass. civ. n. 28565/2022

21Cass. civ. n. 14193/2021

22Cass. civ. n. 11004/2018

23Cass. civ. n. 19567/2016

24Cass. civ. n. 24715/2015

25Cass. civ. n. 21567/2014

26Cass. civ. n. 7981/2014

27Cass. civ. n. 7533/2014

28Cass. civ. n. 19240/2013

29Cass. civ. n. 2030/2010

30Cass. civ. n. 21929/2009

31Cass. civ. n. 3270/2009

32Cass. civ. n. 6719/2008

33Cass. civ. n. 13765/2007

34Cass. civ. n. 12953/2007

35Cass. civ. n. 9113/2007

36Cass. civ. n. 4187/2004

37Cass. civ. n. 7039/2003

38Cass. civ. n. 10382/2002

39Cass. civ. n. 15865/2000

40Cass. civ. n. 13310/2000

41Cass. civ. n. 11348/1998

42Cass. civ. n. 12422/1995

43Cass. civ. n. 7697/1993

44Cass. civ. n. 6901/1993