Articolo 2946 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prescrizione ordinaria
Dispositivo
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni (1).
Note
(1) Si tratta di una cosiddetta norma di chiusura, applicabile se non è stabilito un termine più breve o più lungo. Un periodo più lungo, ventennale, è ad esempio previsto in armonia con il termine per l'usucapione, (v. art. 1158), per l'estinzione dei diritti reali su cosa altrui dagli artt.954,970,1014,1073. Altre prescrizioni ultradecennali risultano poi quelle di superficieexart.952, enfiteusiexart.957, usufruttoexart.978, usoexart.1021, abitazioneexart.1022 e ipotecaexart.2808. Le prescrizioni con termini più brevi, perciò infradecennali, sono richiamate dagli artt.2947-2953, ma possono ricordarsi anche quelle dettate in tema di annullamento dei negozi (v. art. 1442).
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 10188/2023
L'eccezione di prescrizione del credito vantato (nella specie in relazione ai canoni di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica), e quella di erronea quantificazione dello stesso non comportano, di per sé, implicito riconoscimento della titolarità, dal lato passivo, del rapporto e non ostano, pertanto, alla possibilità di contestarne la sussistenza nel successivo corso del giudizio di primo grado, integrando una mera difesa, come tale sottratta al regime delle preclusioni.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 10188 del 17 aprile 2023)
2Cass. civ. n. 27015/2022
La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27015 del 14 settembre 2022)
3Cass. civ. n. 15142/2021
I poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2016).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15142 del 31 maggio 2021)
4Cass. civ. n. 25644/2017
Nell'ipotesi di un contratto di appalto pubblico divenuto inefficace per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione da parte dell’organo di controllo, la P.A. è tenuta al risarcimento del danno per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario, qualificandosi tale responsabilità come "da contatto qualificato" tra le parti, assimilabile anche se non coincidente con quella di tipo contrattuale, in quanto derivante dalla violazione da parte dell'amministrazione del dovere di buona fede, di protezione e di informazione che ha comportato la lesione dell’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità dell’aggiudicazione. Ne consegue, pertanto, l’applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., che decorre dalla data dell’illecito e che è da considerarsi interrotto a seguito dell’impugnazione da parte del privato dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo, purché la P.A., chiamata a risarcire il danno, sia stata parte del processo amministrativo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25644 del 27 ottobre 2017)
5Cass. civ. n. 747/2011
In tema di compravendita, l'impegno del debitore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva dell'originaria obbligazione di garanzia, ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ.; ne consegue che, ove il compratore, anziché chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, agisca per l'esatto adempimento dell'obbligo di riparazione o sostituzione della "res", assunto spontaneamente dal debitore sulla base del riconoscimento dell'esistenza dei vizi, ugualmente non si determina un effetto novativo dell'obbligazione originaria e la prescrizione - venuta meno la regola "eccezionale" dell'art. 1495 cod. civ. - decorre secondo l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 01/02/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 747 del 14 gennaio 2011)
6Cass. civ. n. 27144/2006
Il leasing traslativo costituisce una operazione di prestito finanziario finalizzata all'acquisto del bene, con conseguente obbligazione unica di pagamento del prezzo e dei relativi interessi, frazionata in più rate aventi scadenza periodica; ne consegue l'applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., con riferimento alla sorta capitale ed agli interessi. (Cassa con rinvio, App. Milano, 17 Maggio 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27144 del 19 dicembre 2006)
7Cass. civ. n. 12238/2006
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. . (Cassa con rinvio, Trib. Palermo, 28 Maggio 2003).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12238 del 24 maggio 2006)