Articolo 2954 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prescrizione di sei mesi
Dispositivo
Si prescrive (1) in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (2).
Note
(1) Il legislatore sottolinea che da tale norma non discende l'estinzione del diritto, ma soltanto una presunzione relativa (v. art. 2727): il debitore, se intende rifiutare l'adempimento che gli viene richiesto, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione del credito azionato, come altrimenti sarebbe tenuto a fare in base alla generale regola ex art. 2697, comma 2, spettando piuttosto al creditore la dimostrazione che la prestazione non è stata eseguita.
(2) Per applicare la prescrizione qui disciplinata occorre che l'attività sia esercitata in modo professionale: l'ulteriore categoria residuale citata nella seconda parte della disposizione possiede un'affinità con il servizio effettuato da albergatori e osti con carattere di tipicità, non intendendosi incluse attività prive di tali punti di contatto.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 23751/2018
Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23751 del 1 ottobre 2018)
2Cass. civ. n. 1203/2017
L’eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, né rappresentano espressione di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, configurando, la prima, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, la seconda, una difesa volta a determinare l’estinzione dell’avverso diritto che, ove proposta, non impone al debitore alcun onere di specificazione del tipo legale e di durata, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio “iura novit curia”. Per altro verso, se l’invocazione dell’una non è estensibile all’altra, imponendosi una formulazione distinta per ciascuna di esse, cionondimeno, qualora sia formulata genericamente un'eccezione di prescrizione, senza che il tempo per quella estintiva sia decorso, il giudice del merito può esaminare quella presuntiva, malgrado la logica incompatibilità con la prima, desumendone l’implicita proposizione dalla proposizione della difesa in mancanza di maturazione della prescrizione estintiva e dalla comparsa conclusionale, in cui la parte invochi le norme sulla prescrizione presuntiva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1203 del 18 gennaio 2017)
3Cass. civ. n. 9930/2014
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta; tuttavia delle stesse si può avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 9930 del 8 maggio 2014)
4Cass. civ. n. 22649/2011
La prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi; da ciò discende che l'espressa invocazione dell'una non è implicitamente estensibile all'altra, ma è necessaria una formulazione distinta per ciascuna di esse.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22649 del 31 ottobre 2011)
5Cass. civ. n. 3443/2005
La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicchè il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione iuris tantum ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue l'onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio iuria novit curia identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3443 del 21 febbraio 2005)
6Cass. civ. n. 5959/1996
Anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 e seguenti c.c., è applicabile il principio di cui all'art. 2938 che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. Ne consegue che quando la parte abbia genericamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere ex adverso, deve ritenersi come opposta la prescrizione estintiva e non quella presuntiva dell'estinzione del credito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5959 del 1 luglio 1996)
7Cass. civ. n. 1304/1994
La presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 c.c. va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisca da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all'art. 2956 n. 2, c.c. il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma degli artt. 324 e 325 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1304 del 3 febbraio 1994)