Articolo 2955 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione di un anno

Dispositivo

Note

(1) Attraverso la sentenza del 10 giugno 1966, n. 63, la Corte Costituzionale ha definito questo numero costituzionalmente illegittimo, in relazione alla parte dove consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione scorra anche nel corso del rapporto lavorativo. Si è pertanto stabilito che, durante tale periodo, il termine prescrizionale rimane fermo e riprende a decorrere dal momento della cessazione del medesimo, evitando in tal modo di configurare una ulteriore debolezza in capo al lavoratore, già in una posizione di inferiorità psicologica rispetto al proprio datore (v. nota 5 art. 2948).

(2) La corrente giurisprudenziale prevalente ha nella prassi stabilito la non necessarietà che l'istruzione in questione venga eseguita nel medesimo istituto dove gli studenti risultano alloggiati, sempre che si tratti di un istituto in cui effettivamente siano presenti esclusivamente studenti.

(3) In questo caso si è affermato che tale termine prescrizionale breve annuale possa avere luogo solo in relazione a contratti di compravendita stipulati tra commercianti al minuto e consumatori.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 38591/2021

2Cass. civ. n. 17071/2021

3Cass. civ. n. 10668/2014

4Cass. civ. n. 24759/2013

5Cass. civ. n. 7640/2012

6Cass. civ. n. 5809/2010

7Cass. civ. n. 19864/2009

8Cass. civ. n. 7251/2006

9Cass. civ. n. 19183/2003

10Cass. civ. n. 5535/2003

11Cass. civ. n. 9825/1998

12Cass. civ. n. 5008/1995

13Cass. civ. n. 9494/1994