Articolo 830 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Beni degli enti pubblici non territoriali
Dispositivo
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati (1) a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo [828].
Note
(1) I beni non demaniali che fanno capo ad un ente pubblico non territoriale, se non finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico, sono da ricomprendere nella categoria di beni patrimoniali indisponibili.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 6486/2024
I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6486 del 12 marzo 2024)
2Cass. civ. n. 5049/2024
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5049 del 26 febbraio 2024)
3Cass. civ. n. 32438/2023
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 32438 del 22 novembre 2023)
4Cass. civ. n. 19951/2023
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti. (Nella specie, la S.C. in considerazione della riconosciuta natura pertinenziale di un sottotetto in relazione agli appartamenti ubicati in uno stabile dell'I.A.C.P., ne ha affermato la non usucapibilità).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19951 del 12 luglio 2023)
5Cass. civ. n. 4430/2009
I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4430 del 24 febbraio 2009)
6Cass. civ. n. 17295/2003
Nell'ipotesi in cui la ASL abbia affidato ad un privato la gestione del servizio di bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato, avendo ad oggetto un'attività da svolgersi all'interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera come tale destinata a pubblico servizio e perciò rientrante tra i beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 c.p.c., — può trovare titolo solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 17295 del 14 novembre 2003)
7Cass. civ. n. 12608/2002
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12608 del 28 agosto 2002)