Articolo 831 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

Dispositivo

Note

(1) Vedasi i commi 1 e 3 dell' art. 5 della l. 1985, n. 121: «Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali».

(2) Le chiese cattoliche, pur di proprietà di enti ecclesiastici, sottostanno alle regole privatistiche, possono, cioè, essere sia vendute che usucapite. Se non sconsacrate non possono, peraltro, essere sottratte alla loro propria finalità di edifici di culto. A tale scopo è necessario uno specifico atto da parte dell'autorità ecclesiastica, in conformità al diritto canonico.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 4207/2024

2Cass. civ. n. 4836/2021