Articolo 871 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Norme di edilizia e di ornato pubblico

Dispositivo

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 10329/2025

In presenza di norme regolamentari locali che prevedano il rispetto di una distanza minima tra edifici o dal confine, la possibilità di realizzare una costruzione in aderenza è subordinata alla presenza nel regolamento locale di una norma che espressamente autorizzi tale facoltà. La facoltà di avanzare la costruzione fino al confine, prevista dalla normativa locale, deve essere considerata alternativa all'arretramento a distanza legale e non può essere esclusa per la posizione originaria della struttura realizzata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10329 del 18 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 10328/2025

In caso di violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni, sull'altezza massima e sulla volumetria massima consentite, il danno per il proprietario confinante non deve considerarsi in re ipsa. La presunzione di danno basata sulla violazione delle norme non esonera l'attore dall'onere di allegazione di specifici pregiudizi subiti, anche mediante nozioni di fatto della comune esperienza. Il danno risarcibile riguarda la specifica perdita di possibilità di godimento del diritto di proprietà come conseguenza immediata e diretta della violazione e non la cosa in sé.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10328 del 18 aprile 2025)

3Cass. civ. n. 13624/2021

Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni o come spazio tra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile, perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati e, pertanto, la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 13624 del 19 maggio 2021)

4Cass. civ. n. 4657/2018

Le deroghe alle distanze tra costruzioni, applicabili - solo se espressamente previste dagli strumenti urbanistici - ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale, non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la possibilità di configurare come accessorio, onde applicare la deroga alle disciplina sulle distante prevista dall'art. 7 delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Codroipo, un vano realizzato in ampliamento di un preesistente fabbricato).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4657 del 28 febbraio 2018)

5Cass. civ. n. 24769/2008

Le norme che tutelano interessi pubblicistici sono per ciò stesso imperative ed inderogabili non solo nei rapporti tra P.A. e privato ma anche nei rapporti tra privati; pertanto, i vincoli posti dalle disposizioni urbanistiche - e tali sono quelle previste sia da leggi speciali che da regolamenti edilizi comunali e da piani regolatori, le cui prescrizioni hanno natura normativa - assumono rilievo anche nei rapporti tra privati, incidendo sul contenuto del diritto di proprietà, sugli atti di disposizione del bene e sulla responsabilità extra-contrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24769 del 7 ottobre 2008)