Articolo 876 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Innesto nel muro sul confine

Dispositivo

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro (1), non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'articolo 874, ma deve pagare un'indennità (2) per l'innesto.

Note

(1) Si tratta di un caso di servitùnecessaria(art. 1031 del c.c.).

(2) L'indennità deve essere determinata tenendo conto:- del peso esercitato dal muro innestato;- della solidità di quello preesistente.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 878/2012

La norma di cui all'art. 876 c.c., secondo la quale il vicino che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro deve corrispondere all'altro proprietario un'indennità per l'innesto, disciplina le situazioni in cui non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell'altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni. Ne consegue che il diritto all'indennità a favore di proprietario del muro di confine sorge per effetto di detto innesto, presupponendo l'avvenuto esercizio del relativo diritto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 878 del 23 gennaio 2012)

2Cass. civ. n. 3564/2002

In caso di caducazione del vincolo di inedificabilità (nella specie, verde pubblico), cui una determinata zona del territorio comunale sia stata assoggettata dal P.R.G., tale zona va assimilata a quelle prive di disciplina urbanistica, con la conseguenza che la facoltà di realizzare costruzioni è soggetta all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 17 legge n. 765 del 1967 e, in caso d'inapplicabilità di tale norma per non essere stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G. (quarto comma art. cit.), all'osservanza della distanza prescritta dall'art. 873 c.c., con conseguente applicabilità, nell'una o nell'altra ipotesi, dell'art. 876 c.c. in tema di costruzioni in aderenza. Peraltro, anche la costruzione realizzata in zona soggetta a vincolo di inedificabilità deve osservare le norme in materia di distanza previste dalla legislazione speciale o, in via residuale, dal codice civile, poiché la tutela ripristinatoria prevista da tali norme non può venire meno per il fatto che lo strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non contenga prescrizioni sulle distanze, né, tanto meno, per il fatto che la P.A. ometta o ritardi di sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del vincolo di inedificabilità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3564 del 12 marzo 2002)

3Cass. civ. n. 4641/1997

La norma di cui all'art. 876 c.c., secondo la quale il vicino che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro deve corrispondere all'altro proprietario una indennità per l'innesto, ma non ha, al contrario, alcun obbligo di rendere il muro comune, ai sensi del precedente articolo 874, ha carattere eccezionale, e riguarda esclusivamente l'ipotesi di innesto nel muro sul confine di «un capo del proprio muro», tale da determinare una congiunzione ermetica tra l'uno e l'altro, sicché non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell'altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4641 del 24 maggio 1997)