Articolo 881 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

Dispositivo

Note

(1) La presunzione si fonda sulla circostanza per cui esclusivamente il proprietario può costruire il piovente, sì da far cadere le acque piovane sul proprio suolo. È bene rammentare che l'art. 908 obbliga il proprietario di un edificio a costruire i tetti in modo tale che le acque piovane scolino nel suo fondo.Gli artt.880 e881 sono correlati, perché il muro divisorio è in comune tra i due titolari solo ed esclusivamente se non siano applicabili le presunzioni previste dall'art. 881, e laddove i pioventi e gli altri segni siano presenti su entrambe le facciate del muro.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 18439/2018

2Cass. civ. n. 23282/2014

3Cass. civ. n. 5258/2006

4Cass. civ. n. 304/1996

5Cass. civ. n. 11162/1994

6Cass. civ. n. 1018/1986

7Cass. civ. n. 2190/1975