Articolo 882 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riparazioni del muro comune

Dispositivo

Note

(1) Tale disposizione si applica solo alle opere indispensabili. Sono tali le spese non voluttuarie, o che riguardano la soddisfazione di un interesse particolare di un contitolare.

(2) Ci si riferisce a qualunque fatto oggettivamente considerato, a prescindere dal dolo o dalla colpa. La disposizione è un'applicazione del principio generale dell'art. 1104.

(3) La rinunzia al diritto di comunione provoca un accrescimento delle quote di proprietà degli altri contitolari del muro.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 11482/2024

2Cass. civ. n. 20733/2012

3Cass. civ. n. 17899/2003

4Cass. civ. n. 3089/1994

5Cass. civ. n. 940/1973