Articolo 883 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Dispositivo
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino (1).
Note
(1) L'espressione "opere che la demolizione rende necessarie", poste a carico del rinunciante, è da interpretare in senso lato, sì da ricomprendervi anche quelle che servono a rafforzare e consolidare il muro comune.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 1014/1994
In mancanza di unaservitus oneris ferendio di comunione forzosa o meno del muro perimetrale, è illegittimo l'appoggio di un edificio su un altro vicino. Conseguentemente, qualora il proprietario del muro che subisce l'appoggio proceda alla demolizione del suo edificio, nell'esercizio della facoltà rientrante nel contenuto del diritto di proprietà, non ha l'obbligo di non demolire il muro perimetrale, né di compiervi le necessarie opere di rafforzamento al fine di renderlo idoneo all'appoggio, ma ove sia o venga a conoscenza della illegittimità dell'appoggio, deve soltanto avvertire il vicino, affinché, contemporaneamente alla demolizione, compia le opere necessarie per conferire al proprio edificio un autonomo equilibrio statico, restando responsabile per i danni derivati dalla demolizione all'edificio che abusivamente appoggia, solo nel caso in cui non abbia dato tempestivo avviso al vicino o abbia effettuato la demolizione senza l'osservanza delle ordinarie cautele.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1014 del 1 febbraio 1994)
2Cass. civ. n. 5475/1993
La disposizione di cui all'art. 833 (rectius: 883 - N.d.R.) c.c., che condiziona la liceità della demolizione di un edificio sostenuto da muro comune all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicino, si applica per analogia anche al caso di due edifici privi di muro comune, perché costruiti in aderenza, quando la tecnica costruttiva sia stata tale che l'uno svolge funzione di sostegno e appoggio all'altro.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5475 del 14 maggio 1993)
3Cass. civ. n. 129/1976
A norma dell'art. 883 c.c., il proprietario che demolisca un edificio sostenuto da muro comune, può rinunciare alla comunione di questo, ove non intenda più utilizzarlo, ma è obbligato alle riparazioni ed alle opere di ripristino del muro medesimo, che si rendano necessarie in conseguenza della demolizione, ed al comproprietario del muro, pertanto, va riconosciuto il diritto di agire per ottenere la condanna dell'autore della demolizione all'adempimento di detto obbligo, in relazione al suo interesse di poter esercitare, come e quando vorrà, tutte le difficoltà inerenti al suo diritto sulla cosa, ed a prescindere, quindi, dalla dimostrazione di un'attuale necessità di utilizzare il muro stesso (ad esempio, per l'appoggio di una nuova costruzione; tale azione, peraltro, non presuppone il conseguimento, da parte dell'obbligato, di licenza amministrativa per le opere di ripristino del muro, in quanto l'eventuale diniego della licenza medesima non vale ad elidere il diritto del comproprietario, ma, se del caso, potrà far sorgere questioni solo in sede di esecuzione della pronuncia di accoglimento della domanda.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 129 del 15 gennaio 1976)
4Cass. civ. n. 2983/1974
Il diritto del proprietario di demolire e ricostruire il proprio edificio non incontra altri limiti che l'eventuale esistenza di una servitù prediale, che vieti tale demolizione a vantaggio di altro edificio contiguo, e l'osservanza della norma di cui all'art. 883 c.c. che, nell'ipotesi di sussistenza fra i due fabbricati di un muro comune, obbliga il proprietario che intenda demolire a farvi le riparazioni necessarie per evitare danni al vicino. All'infuori di tali ipotesi, il proprietario — salva l'adozione delle opportune misure cautelare, attinenti alle modalità dei lavori di abbattimento — può demolire liberamente il proprio stabile anche se quest'ultimo serva da appoggio ad altro edificio privo di stabilità e senza essere tenuto, in tal caso, ad eseguire adeguate e tempestive opere di sostegno. Del pari, lo stesso proprietario non è obbligato, nel ricostruire, a fornire nuovamente al vicino l'appoggio di cui questa aveva, fino ad allora, fruito, senza avervi diritto. Al contrario, incombe al proprietario del fabbricato instabile, che versa in illecito, per aver goduto dell'appoggio senza titolo di servitù e fuori della comunione del muro, l'obbligo di eliminare questa invasione dell'altrui sfera giuridica, eseguendo a sue spese e sul proprio suolo, le opere necessarie a garantire all'altro proprietario il diritto di demolire e ricostruire il proprio stabile senza pericoli di sorta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2983 del 21 ottobre 1974)