Articolo 909 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Dispositivo

Note

(1) La disposizione concerne le acque esistenti sul fondo.

(2) L'articolo riguarda le acque private, che le leggi speciali non considerano pubbliche, perché non hanno la possibilità di soddisfare interessi generali.Occorre tener conto della circostanza per cui gli artt. 909-921 sono stati oggetto di riforme legislative tali da far loro perdere l'originaria rilevanza.L'ultima di esse è rappresentata dal d.P.R. 238/99.

(3) Le acque sotterranee non esistono sul fondo: c'è, quindi, un limite alla regolamentazione di cui all'art. 840.