Articolo 910 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo]

Dispositivo

[Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.]