Articolo 914 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Dispositivo
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863], [865].
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo [921].