Articolo 915 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riparazioni di sponde e argini

Dispositivo

Note

(1) Vedasi l'art. 149 del D. Lgs. 1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), cui si deve l'attuale formulazione dell'articolo.

(2) I titolari dei fondi vicini possono chiedere un provvedimento d'urgenza (art. 700 del c.p.c.), sulla base di una pretesa legittima all'esecuzione di opere (fumus boni iuris) e sulla considerazione per cui un'intempestiva attuazione delle stesse può determinare un pericolo potenzialmente capace di pregiudicare dei loro diritti (periculum in mora).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 13860/2015

2Cass. civ. n. 3882/1981