Articolo 916 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rimozione degli ingombri

Dispositivo

Note

(1) La disposizione riguarda i fondi vicini non necessariamente contigui.Il proprietario del fondo superiore non è responsabile dei danni patiti dal proprietario del fondo inferiore che non si sia avvalso, pur potendolo fare, della facoltà di rimuovere direttamente gli ostacoli.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 12635/1995