Articolo 1000 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riscossione di capitali

Dispositivo

Note

(1) Oggetto del diritto è il bene-capitale: dei frutti l'usufruttuario diventa, infatti, proprietario senza alcun obbligo di restituzione.

(2) Il richiamo alle disposizioni in materia di cessione del credito (v.1260), delle quali l'usufrutto di credito fa parte, comporta la necessità di notifica al debitore per eliminare ogni possibilità di quest'ultimo di ritenere possibile il mantenimento della titolarità del credito in capo al cedente ed evitare che egli adempia la sua obbligazione nei confronti dello stesso con effetti liberatori.

Massime notarili correlate (1)