Articolo 1001 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
Dispositivo
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo [995] (1).
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (2).
Note
(1) La regola è in sintonia col diritto di usufrutto (art. 978 del c.c.), nonché con il contenuto del quasi usufrutto (art. 995 del c.c.).
(2) Se la gestione di un fondo rustico è affidata a terzi, l'usufruttuario è diligente se vigila con costanza sulle sue opere, provvedendo, in particolare, a mantenere immutata la naturale destinazione del fondo, nonché la sua capacità reddituale e il suo godimento.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 699/1976
L'usufruttuario deve godere il bene impiegando la diligenza del buon padre di famiglia e, pertanto, quando l'usufrutto abbia ad oggetto un fondo rustico la cui gestione sia stata affidata a terzi, è obbligato a controllare che siano compiute tutte le attività necessarie per conservare immutate la naturale destinazione del fondo e la normale efficienza dell'organizzazione, in modo da impedire, nel caso di terreni arborati e con piante fruttifere, che l'inaridimento di queste sia dovuto a mancanza di cure idonee.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 699 del 2 marzo 1976)