Articolo 1011 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ritenzione per le somme anticipate

Dispositivo

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'articolo [1009] e dal secondo comma dell'articolo [1010], l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta [748], [1006], [1502]; [152] (1).

Note

(1) Se, cioè, l'usufrutto si riferisce a più beni, il diritto di ritenzione è limitato alla cosa o al gruppo di cose che abbiano valore uguale o eccedente il meno possibile il dovuto, il resto deve, infatti, essere restituito.