Articolo 1014 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione dell'usufrutto

Dispositivo

Note

(1) Qualsiasi atto di esercizio è idoneo ad interrompere la prescrizione, anche qualora il suo contenuto sia meno ampio rispetto alle facoltà spettanti all'usufruttuario, come nel caso in cui si usi limitatamente della cosa, senza averne il pieno godimento.

(2) L'usufrutto può estinguersi anche per rinuncia abdicativa del titolare oppure per una sentenza che pronunci l'invalidità del titolo costitutivo, la nullità, l'annullamento, la rescissione o la revoca, ovvero ancora a seguito della risoluzione del titolo del costituente o, infine, per l'acquisto del bene mobile come libero tramite il possesso in buona fede (c.d.usucapio libertatis) ovvero a causa di un provvedimento di natura ablativa della pubblica amministrazione.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 3614/2025

2Cass. civ. n. 11152/2024

3Cass. civ. n. 1436/2024

4Cass. civ. n. 2754/2018

5Cass. civ. n. 482/2013

6Cass. civ. n. 14731/2000

7Cass. civ. n. 3811/1995

Massime notarili correlate (1)