Articolo 1014 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione dell'usufrutto

Dispositivo

Oltre quanto è stabilito dall'articolo [979], l'usufrutto si estingue [1350] n. 5, [2814]:

Note

(1) Qualsiasi atto di esercizio è idoneo ad interrompere la prescrizione, anche qualora il suo contenuto sia meno ampio rispetto alle facoltà spettanti all'usufruttuario, come nel caso in cui si usi limitatamente della cosa, senza averne il pieno godimento.

(2) L'usufrutto può estinguersi anche per rinuncia abdicativa del titolare oppure per una sentenza che pronunci l'invalidità del titolo costitutivo, la nullità, l'annullamento, la rescissione o la revoca, ovvero ancora a seguito della risoluzione del titolo del costituente o, infine, per l'acquisto del bene mobile come libero tramite il possesso in buona fede (c.d.usucapio libertatis) ovvero a causa di un provvedimento di natura ablativa della pubblica amministrazione.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 3614/2025

In caso di consolidamento del diritto di usufrutto alla nuda proprietà prima della vendita dell'immobile, il valore iniziale dell'immobile su cui calcolare la plusvalenza deve basarsi sugli indici dominicali senza considerare l'età del precedente usufruttuario. La normativa rilevante prevede l'applicazione della presunzione assoluta dello scopo speculativo per cessioni a titolo oneroso effettuate entro cinque anni dal suddetto consolidamento.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3614 del 12 febbraio 2025)

2Cass. civ. n. 11152/2024

L'estinzione del diritto di usufrutto di quota di società a responsabilità limitata, in difetto di una norma specifica, è regolamentata dai principi generali in tema di usufrutto, con la conseguenza che essa, in quanto ipotesi equiparabile al totale perimento della cosa su cui il diritto è costituito di cui all'art. 1014, n. 3 c.c., si verifica con la cancellazione della società dal registro delle imprese e non con la liquidazione volontaria della società medesima.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11152 del 24 aprile 2024)

3Cass. civ. n. 1436/2024

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è, si, di natura reale, ma si prescrive, agli effetti degli artt. 1026 e 1014 c.c., per il mancato esercizio dei poteri ad esso inerenti protrattosi per venti anni dall'acquisto dall'unità immobiliare, senza che abbia rilievo l'impedimento frapposto dal costruttore-venditore che non abbia consegnato il possesso del bene, né trattandosi di diritto indisponibile e perciò non soggetto alla prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 1436 del 15 gennaio 2024)

4Cass. civ. n. 2754/2018

La sentenza che accoglie l'azione di annullamento di un contratto di vendita della nuda proprietà di una quota di un bene immobile fa venir meno l'estinzione dell'usufrutto su di essa gravante a seguito di riunione, verificatasi in epoca successiva al negozio annullato, dell'usufrutto medesimo e della proprietà in capo alla medesima persona, non quale effetto dell'estensione dell'efficacia della pronuncia di annullamento al successivo contratto traslativo del diritto di usufrutto, né della reviviscenza del diritto di usufrutto, bensì quale conseguenza, discendente dalla natura costitutiva e dal valore retroattivo della sentenza di annullamento, della negazione dell'effetto della consolidazione ex art. 1014, n. 2, c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2754 del 5 febbraio 2018)

5Cass. civ. n. 482/2013

La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto "ex lege", non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 cod. civ. (Rigetta, App. Ancona, 25/03/2006).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 482 del 10 gennaio 2013)

6Cass. civ. n. 14731/2000

Al diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio di cui all'art. 41sexiesdella legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n. 1) e 1026 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14731 del 14 novembre 2000)

7Cass. civ. n. 3811/1995

L'atto di esercizio idoneo ad escludere la prescrizione del diritto di usufrutto per non uso può essere compiuto anche per mezzo di terzi, come il comodatario al quale il bene sia stato dato in godimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3811 del 30 marzo 1995)