Articolo 1015 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Abusi dell'usufruttuario

Dispositivo

L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli [981] o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1).

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una somma determinata.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire [2900] (2).

Note

(1) Ricorre la decadenza per disposizione del giudice solo in ipotesi di inefficace vendita dello stesso, suo deterioramento od omessa manutenzione ordinaria, qualora, a suo parere, i comportamenti elencati - peraltro in modo non tassativo - costituiscano abuso gravissimo.Da quanto sopra si evince che sono tali tutti i comportamenti dell'usufruttuario che possono essere ritenuti gravi a tal punto da compromettere il diritto del nudo proprietario, come quando la cosa sia danneggiata in modo inevitabile ed irreversibile, risultando il suo valore grandemente diminuito.

(2) L'intervento dei creditori è possibile anche qualora essi non abbiano un titolo esecutivo, un documento, cioè, con cui venga appurata l'esistenza o venga in essereil diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui si evinca un diritto di credito certo, liquido ed esigibile e tale per cui, se essi risarciscono il danno ed offrono idonea garanzia, si possa evitare l'estinzione dell'usufrutto.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 7031/2022

L'art 1015 c.c., conformemente all'art 516 c.c. del 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario puo essere dichiarato decaduto dall'usufrutto, che ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. La decadenza, peraltro, non può che riguardare i casi piu gravi, in quanto per gli abusi di minore gravità la stessa legge prevede, nel comma 2 dell'art. 1015 c.c., rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari, a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 7031 del 3 marzo 2022)

2Cass. civ. n. 14803/2017

Il nudo proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto in conseguenza dell'abuso fattone, ex art. 1015 c.c., consistente nella mancanza di ordinarie riparazioni che lasci andare in perimento i beni che ne formano oggetto, deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tale condizione al momento della proposizione della domanda, mentre grava sull'usufruttuario, che affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, l'onere di provare tale circostanza, trattandosi un'eccezione diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14803 del 14 giugno 2017)

3Cass. civ. n. 7886/1998

Il nudo proprietario il quale chieda la decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 c.c. (abuso del diritto consistente nell'alienazione o nel deterioramento dei beni che ne formano oggetto, ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci andare in perimento), deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda esaurendosi con questa prova l'onere posto a suo carico. Pertanto, l'usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7886 del 11 agosto 1998)

4Cass. civ. n. 1571/1995

L'usufruttuario, che esegue (o che consenta siano eseguite) opere che alterino l'originaria destinazione dell'immobile oggetto del suo diritto, si rende inadempiente all'obbligazione di godere della cosa usando della diligenza del buon padre di famiglia e, essendo tenuto a risarcire il danno che ne derivi al nudo proprietario, può essere condannato al risarcimento del danno in forma specifica e, perciò al ripristino delle precedenti condizioni dell'immobile.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1571 del 14 febbraio 1995)

5Cass. civ. n. 699/1976

La decadenza dell'usufrutto per abusi, a norma del primo comma dell'art. 1015 c.c., riguarda i casi più gravi, poiché per gli abusi meno gravi dell'usufruttuario la legge stessa prevede, nel secondo comma della norma citata, rimedi meno rigorosi di carattere non repressivo, ma semplicemente cautelare a tutela preventiva del nudo proprietario; pertanto, l'esclusione dell'ipotesi di decadenza dell'usufrutto per abusi non impedisce l'applicabilità delle anzidette misure cautelati a carico dell'usufruttuario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 699 del 2 marzo 1976)