Articolo 1016 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento parziale della cosa

Dispositivo

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva (1) sopra ciò che rimane [1018].

Note

(1) Il titolo costitutivopuò prevedere che non possa permanere in vita un usufrutto non integrale.