Articolo 1019 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario

Dispositivo

Note

(1) Se, invece, le parti si sono accordate su un intervento diverso dalla ricostruzione dell'edificio distrutto o se il modo dell'impiego fruttifero dell'indennità è stabilito dal giudice, il proprietario può procedere alla ricostruzione solo una volta raccolto il consenso dell'usufruttuario.

(2) Se, al contrario, la somma impiegata è minore, il diritto dell'usufruttuario si espande sull'edificio ricostruito o sulla parte restante dell'indennità di assicurazione.

Massime notarili correlate (2)