Articolo 1020 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Requisizione o espropriazione
Dispositivo
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse [834], l'usufrutto si trasferisce sull'indennità relativa (1).
Note
(1) La norma non trova applicazione quando non si tratti di ablazione della proprietà, ma semplicemente di requisizione dell'uso della cosa. In questo caso, infatti, l'indennità è sostitutiva unicamente del godimento e, in quanto corrisponde ad un periodo di durata dell'usufrutto, è di esclusiva spettanza dell'usufruttuario (che acquista, quindi, la piena proprietà sulla somma pagata dalla P.A.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 8239/2013
In materia di espropriazione, l'emissione del decreto di esproprio determina il trasferimento della proprietà in favore dell'ente espropriante e l'estinzione dei diritti incidenti sul fondo, i quali, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 2359 del 1865, possono essere fatti valere solo sull'indennità. Ne consegue che il decesso dell'usufruttuario avvenuto nelle more del giudizio determina la trasmissione del diritto di credito, sorto in suo favore, agli eredi, la cui identità non coincide necessariamente con i nudi proprietari, non potendo più verificarsi il consolidamento della proprietà.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8239 del 4 aprile 2013)