Articolo 984 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Frutti

Dispositivo

Note

(1) I frutti naturali diventano di proprietà dell'usufruttuario con la separazione dalla cosa madre. I frutti civili consistono invece in un diritto di credito verso terzi.

(2) Nell'ipotesi di terreni boschivi, si può parlare di periodo produttivo con durata più ampia dal momento che il collegato ciclo vegetativo dura per molteplici annate.

(3) Il godimentopro rata temporis(in proporzione al tempo del diritto) dei frutti naturali si applica, altresì, nel caso in cui l'usufrutto venga in essereper legato (artt.649,678 c.c.) così da spartire equamente i medesimi tra erede e legatario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 23265/2022

2Cass. civ. n. 6168/1991

Massime notarili correlate (2)