Articolo 985 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Miglioramenti

Dispositivo

L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i miglioramenti (1) che sussistono al momento della restituzione della cosa [157].

L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti (2).

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell'indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia [1151], [1179] (3).

Note

(1) Se l'usufrutto viene in essere per atto tra vivi, compreso il caso della donazione, può essere deciso, contrariamente a quanto affermato dalla disposizione in oggetto, che l'usufruttuario non possa essere compensato in alcun modo per le migliorie operato sul fondo.

(2) Quanto versato dall'usufruttuario per effettuare le migliorie non deve essere conteggiato (allo scopo di comparare costo e risultato) in forza del principio nominalistico, dal momento che si deve tenere conto anche della svalutazione monetaria esistente dal momento del pagamento e quello in cui la somma deve essere restituita.

(3) Se il proprietario si rifiuta di prestare la garanzia prevista dalla disposizione in esame, ne deriva a suo scapito l' impossibilità di rateizzare, senza, peraltro, che l'usufruttuario acquisti il diritto di rifiutare la restituzione della cosa.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 28202/2025

Ai fini della successione nel diritto di percepire l'indennità di cui all'art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, qualora quest'ultimo si sia riservato l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28202 del 6 ottobre 2025)

2Cass. civ. n. 10065/2018

In tema di diritto di abitazione, il credito derivante dalle migliorie e dalle addizioni apportate è inesigibile prima della restituzione del bene al nudo proprietario, in quanto, in applicazione del principio del divieto di arricchimento ingiustificato, solo al momento della riconsegna è possibile verificare se sia residuata una differenza tra lo speso e il migliorato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/09/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10065 del 24 aprile 2018)

3Cass. civ. n. 8765/2010

In caso di donazione della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto, attesa la natura di diritto reale di quest'ultimo, il nudo proprietario non è tenuto al pagamento di alcuna indennità in favore dell'usufruttuario, salva la sussistenza di titoli diversi o ulteriori, quali la locazione o il possesso di mala fede.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8765 del 13 aprile 2010)