Articolo 1027 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Contenuto del diritto
Dispositivo
La servitù prediale (1) consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario [1072] (2).
Note
(1) Le servitù prediali (praedium= fondo) necessitano, ai fini della loro costituzione (art. 1031) di due requisiti:- la presenza di due fondi legati da un rapporto di vicinanza tale che, pur se non confinanti, sia possibile l'esercizio della servitù;- l'obiettiva utilità che un fondo può trarre dalla limitazione imposta al fondo vicino.
(2) La dicitura "appartenente a diverso proprietario" si riferisce al generale principio (di cui al brocardonemini res sua servit) secondo cui il proprietario di due fondi vicini non può costituire una servitù a favore dell'uno e a carico dell'altro.
Massime giurisprudenziali (23)
1Cass. civ. n. 12968/2025
In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12968 del 14 maggio 2025)
2Cass. civ. n. 5833/2024
Requisito essenziale della servitù prediale è l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo, con la conseguenza che il suo contenuto resta delimitato a ciò che fornisce un'utilità oggettiva al fondo dominante; ne deriva che, in ipotesi di servitù di passaggio, non può essere qualificato come vincolo reale il vincolo di esclusività qualora da esso non derivi un'utilità per il fondo dominante ulteriore rispetto a quella già garantita dalla servitù di passaggio in sé. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato come vincolo reale, integrativo del contenuto della servitù di passaggio, "il vincolo di esclusività" dell'uso della strada senza dar conto di quale utilità, ulteriore rispetto a quella già garantita, in sé, dalla strada come mezzo di accesso al fondo, tale vincolo desse al fondo medesimo e per non aver, quindi, chiarito come la facoltà di esercitare il passaggio in via esclusiva integrasse il contenuto della servitù e non si risolvesse invece in una mera commoditas personale e soggettiva dei proprietari del fondo dominante tutelabile non in termini di "opponibilità" del vincolo stesso a chi abbia acquistato un concorrente diritto di utilizzare la strada ma mediante i rimedi contro l'inadempimento delle obbligazioni).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5833 del 5 marzo 2024)
3Cass. civ. n. 3925/2024
In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 3925 del 13 febbraio 2024)
4Cass. civ. n. 8320/2023
L'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas, sia con riferimento all'eventuale domanda di riconoscimento dell'esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all'eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l'avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia stata esclusa, mercè il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua esistenza.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8320 del 23 marzo 2023)
5Cass. civ. n. 15928/2022
In tema di servitù industriali, il concetto di "utilitas", pur potendo ricomprendere qualsiasi vantaggio, anche non economico, che migliori l'utilizzazione del fondo dominante, deve risultare direttamente e oggettivamente dalla natura e dalla destinazione del fondo dominante, sicché, dovendo rispettare il carattere della predialità, non può riferirsi all'attività industriale in sé e per sé considerata, ma va pur sempre ricondotto al fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che lo slargo, nel quale i camion effettuavano più agevolmente le manovre per le operazioni di scarico delle bombole trasportate per conto del titolare della servitù, costituisse un mero valore aggiunto all'impresa, senza però apportare alcuna utilità alla destinazione industriale del fondo dominante ex art. 1028 c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15928 del 18 maggio 2022)
6Cass. civ. n. 35955/2021
È illegittima l'apertura di un varco praticata da un condomino nel muro dell'edificio condominiale, al fine di mettere in comunicazione l'appartamento di sua proprietà esclusiva con l'andito di una scala destinata a servire un'altra parte di fabbricato, comportando tale utilizzazione l'imposizione sul bene di un peso che dà luogo ad una servitù in favore di una unità immobiliare esterna alla limitata contitolarità di esso, con conseguente alterazione della destinazione di cosa comune. (Principio affermato in una controversia proposta da un condominio, avente un'unica entrata e due scale, nei confronti di un condomino che aveva aperto un varco sul pianerottolo della scala che non serviva l'appartamento di sua proprietà).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 35955 del 22 novembre 2021)
7Cass. civ. n. 28869/2021
La servitù di uso pubblico, quale diritto dal contenuto non predeterminato, ma funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico interesse, consiste in un peso posto a carico di un bene immobile in favore, non già di altro bene immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne beneficiano "uti cives".(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28869 del 19 ottobre 2021)
8Cass. civ. n. 25195/2021
La cd. servitù irregolare - in dipendenza della tipicità dei diritti reali che costituiscono, nel loro complesso, un "numerus clausus" e che sono idonei a determinare anche un vincolo fondiario perpetuo - comporta l'insorgenza di un rapporto obbligatorio atipico tra le parti, avente la funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore del soggetto indicato nel relativo atto costitutivo e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo (dominante) con l'imposizione di un peso su un altro fondo (servente), ragion per cui il suddetto rapporto va ritenuto incompatibile con la previsione di un obbligo personale di natura permanente a carico della parte che deve adempierlo, dovendo esso caratterizzarsi per la necessaria temporaneità del vincolo che ne deriva. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver ricondotto la concreta fattispecie - accordo orale di concessione della posa in opera di un pozzetto di scolo delle acque meteoriche - nell'ambito della "servitù irregolare", ha escluso il carattere provvisorio e temporaneo dell'accordo, in tal modo erroneamente inscrivendo la suddetta servitù nell'ambito di un quadro connotato da profili di realità.)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25195 del 17 settembre 2021)
9Cass. civ. n. 24940/2021
Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'inosservanza del regolamento consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2017)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24940 del 15 settembre 2021)
10Cass. civ. n. 524/2021
Allorchè il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico degli acquirenti circa la destinazione del bene contenute in una pattuizione dei contratti di compravendita, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano all'osservanza anche i successivi aventi causa, pur se i rispettivi atti di acquisto non ne facciano menzione, avendo i proprietari originari dei terreni in tal modo costituito per accordo negoziale unanime un vincolo di natura reale sul bene. (La S.C. ha enunciato il menzionato principio in una fattispecie in cui, nell'atto di compravendita, da parte dell'unico originario proprietario, di alcuni terreni sui quali erano poi state edificate delle ville, era stato imposto, a carico degli iniziali acquirenti, il divieto di destinare l'immobile ad attività industriali o commerciali, intrattenimenti e banchetti in assenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 524 del 14 gennaio 2021)
11Cass. civ. n. 7561/2019
In tema di servitù, lo schema previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù aventi ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su un immobile di proprietà altrui, a condizione che, in base all'esame del titolo, tale facoltà risulti essere stata attribuita a diretto vantaggio del fondo dominante, per la sua migliore utilizzazione, quale "utilitas" di carattere reale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7561 del 18 marzo 2019)
12Cass. civ. n. 5603/2019
Le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante. (Nella specie, la S.C. ha considerato servitù "irregolare" l'attraversamento veicolare del fondo servente per consentire il posteggio di veicoli sul fondo dominante, integrando questo gli estremi di una mera comodità a vantaggio di persone specifiche). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/12/2013).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5603 del 26 febbraio 2019)
13Cass. civ. n. 14503/2018
Ai fini dell'accoglimento di una domanda di usucapione di servitù di passaggio, il requisito della contiguità o vicinanza dei fondi rappresenta un elemento di fatto, più che di diritto, il cui accertamento comporta una valutazione di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'apprezzamento, da parte del giudice di appello, della non trascurabile distanza esistente tra i due fondi e della possibilità di raggiungere in altro modo il fondo dominante dalla pubblica via integrasse la denuncia di un errore di diritto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14503 del 6 giugno 2018)
14Cass. civ. n. 16698/2017
In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude in assoluto la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un'autovettura su fondo altrui, a condizione che, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16698 del 6 luglio 2017)
15Cass. civ. n. 3091/2014
In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell'atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3091 del 11 febbraio 2014)
16Cass. civ. n. 13700/2011
In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'"animus derelinquendi", la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13700 del 22 giugno 2011)
17Cass. civ. n. 10457/2011
In tema di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 1350, n. 5), c.c., può essere integrato - non essendo necessario l'uso di formule sacramentali o di particolari espressioni formali - anche dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara ed inequivoca dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del diritto stesso; pertanto, la rinuncia al diritto di "servitus inaedificandi" può essere contenuta nella domanda di concessione edilizia diretta all'esecuzione di opere che, ove realizzate, necessariamente determinerebbero il venir meno dell"'utilitas" dalla quale dipende l'esistenza della servitù stessa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10457 del 12 maggio 2011)
18Cass. civ. n. 16342/2002
Il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette «servitù irregolari » ), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l'affitto e il comodato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16342 del 20 novembre 2002)
19Cass. civ. n. 883/2001
Nel diritto vigente non sussiste la perpetuità della servitù, ma solo la necessità di una certa durevolezza e stabilità del rapporto che la stessa determina.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 883 del 22 gennaio 2001)
20Cass. civ. n. 11684/2000
L'articolo 1027 c.c. disciplina la categoria generale delle servitù, non le singole servitù — che se costituite volontariamente sono aperte nel contenuto concreto e nella denominazione — stabilendo la funzione del diritto di servitù, che caratterizza il rapporto, e che consiste nel peso imposto su un immobile per l'utilità di un altro immobile, costituendo per l'effetto un rapporto tra i rispettivi proprietari. Invece l'onere reale è una qualità giuridica dell'immobile e da esso inseparabile, con l'effetto di obbligare il proprietario, in quanto tale, ad eseguire prestazioni positive e periodiche, di dare ofacere,a favore del proprietario di altro immobile o di altro soggetto. Infinel'obligatio propter remè un legame indissolubile tra l'obbligazione e la cosa, e la sua funzione causale giustifica l'individuazione del soggetto obbligato nel titolare del diritto reale sullares.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11684 del 5 settembre 2000)
21Cass. civ. n. 190/1999
Il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà, per i privati, di costituire servitù meramente personali (cosiddette «servitù irregolari»), vantaggio non del fondo finitimo, bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, del tutto inidonea alla costituzione del diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini; quali l'affitto o il comodato. In entrambi i casi, il diritto trasferito, attesane la natura personale ed il carattere obbligatorio, non può ritenersiipso factotrasmissibile, in assenza di una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall'avente diritto con il nuovo proprietario del bene «asservito». (Nella specie, il giudice di merito aveva qualificato come costitutiva di una duplice servitù, di passaggio e di parcheggio, una convenzione tra privati con la quale il venditore di un appartamento aveva altresì concesso all'acquirente, in sede di stipula dell'atto pubblico di alienazione, il diritto d'uso di uno scantinato al fine di parcheggiarvi un'autovettura — nonché il diritto di passaggio sull'area che ne consentiva l'accesso — diritto non riconosciuto, in seguito, dagli eredi dello stesso venditore. La S.C., nel cassare la pronuncia, ha sancito il principio di diritto di cui in massima).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 190 del 11 gennaio 1999)
22Cass. civ. n. 7614/1997
La servitù prediale si distingue dalla obligatio propter rem sotto il profilo della destinazione della connessa utilitas (oggetto di previsione legale o di accordo negoziale), in via diretta ed immediata, al soddisfacimento di legittime esigenze del fondo dominante, a favore del quale viene a costituirsi un dirittohabendi, faciendi, prohibendigravante sul fondo servente nella forma delpati, non facere.Non è, pertanto, incompatibile con l'essenza di realtà del diritto di servitù la previsione di un obbligo, a carico del fondo servente, di non destinazione delle costruzioni ivi erette od erigende ad uno o più usi determinati (nella specie, capannoni adibiti ad uso industriale o commerciale).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7614 del 14 agosto 1997)
23Cass. civ. n. 9232/1991
La servitù prediale che nel nostro ordinamento può costituirsi anche con l'apposizione di un termine finale (servitù temporanea) si distingue dalla obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero perla maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come unaqualitasinseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9232 del 29 agosto 1991)