Scissione con attribuzione alla beneficiaria di diritti reali parziali derivati da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa
Triveneto · L.A.33 · 9-2013
Fusione e scissione - In generale
Massima
Si ritiene legittimo attuare una scissione nella quale sia prevista l’assegnazione alla beneficiaria di un diritto reale parziale derivato da un diritto di piena proprietà sussistente nel patrimonio della scissa.
È così possibile, ad esempio, assegnare ad una beneficiaria l’usufrutto o il diritto di superficie su un determinato bene immobile già spettante in piena proprietà alla scissa.
In tal caso, mancando un’autonoma valorizzazione dei diritti assegnati nelle scritture contabili della scissa, tale valorizzazione sarà compiuta, agli effetti dell’art. 2504 bis, comma 4, c.c. richiamato dall’art. 2506 quater, comma 1, c.c. dagli amministratori, fermo restando che la somma dei valori attribuiti ai diritti assegnati e a quelli residui non potrà eccedere il preesistente valore dell’intero risultante dalle scritture contabili della scissa.
Motivazione
La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societaria.
Per quanto riguarda in particolare la scissione è stato infatti abrogato l’unico riferimento testuale ai negozi traslativi contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 2504 septies c.c., il quale, definendo la scissione, affermava che la stessa “si esegue mediante trasferimento” di tutto o parte del patrimonio della scissa. La nuova definizione della scissione, contenuta nell’art. 2506 c.c., afferma ora più correttamente che “con la scissione una società assegna” tutto o parte del suo patrimonio (vedi orientamento L.A.15).
L’art. 2504 bis, comma 4, c.c., poi, prevede che nel primo bilancio successivo alla fusione (o alla scissione) le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia dell’operazione.
La scissione (come anche la fusione) è dunque un’operazione neutra, meramente evolutiva della società scissa, la quale, sotto un certo profilo, continua ad esistere nella somma delle società risultanti dalla sua scissione.
Stante quanto sopra può porsi il dubbio se sia possibile attuare una scissione assegnando ad una società non il medesimo diritto posseduto dalla scissa, ma uno diverso, derivato dal primo e costituito in occasione della scissione (si pensi ad una scissa, titolare della piena proprietà di un capannone industriale, che in sede di scissione assegni alla beneficiaria il diritto di superficie sulla copertura di detto immobile al fine di realizzare e mantenere un impianto fotovoltaico).
In tale ipotesi, non solo mancherebbe l’identità del diritto assegnato con quello già di titolarità della scissa, ma mancherebbe anche un criterio legale per attribuire un valore al diritto assegnato in sede di iscrizione del medesimo nel bilancio della beneficiaria, in quanto il valore di tale diritto non era autonomamente inserito nelle scritture contabili della scissa.
Le suddette obiezioni, pur apparendo idonee ad alimentare il dubbio sulla fattibilità di una scissione che preveda l’attribuzione alla beneficiaria di un diritto derivato da quello già di titolarità della scissa, non risultano decisive per escludere tale possibilità. Entrambe, infatti, provano troppo, poiché sono assai frequenti nella pratica le operazioni di scissione in cui vengono “creati” per l’occasione specifici rami d’azienda da assegnare alla beneficiaria, non autonomamente preesistenti nel patrimonio della scissa (si pensi all’ipotesi di una società che produce varie linee di abbigliamento e che decida di scindersi in più società a ciascuna delle quali attribuire una specifica linea di produzione: abbigliamento sportivo, casual, formale, ecc). In dette ipotesi è assai frequente non rinvenire nel patrimonio della scissa, o più precisamente nelle sue scritture contabili, una preesistente individuazione esatta dei rami d’azienda assegnati alle beneficiarie e di quelli mantenuti dalla scissa, poiché, di regola, detti rami vengono creati per l’occasione accorpando o scorporando singoli beni, aziende o altre universalità acquistati nel tempo.
Quale criterio dovranno usare gli amministratori delle società coinvolte, nel rispetto del disposto dell’art. 2504 bis, comma 4, c.c., per scorporare dal bilancio della scissa il valore dell’avviamento di un determinato ramo d’azienda acquistato a titolo oneroso e poi scorporato in due sub- rami d’azienda di cui un mantenuto nel patrimonio della scissa ed uno assegnato ad una beneficiaria?
Il criterio non esiste. In realtà le norme sulla neutralità della scissione (e della fusione) non sono volte a limitare la naturale vocazione riorganizzativa dei patrimoni e delle aziende delle società preesistenti, propria di dette operazioni (anzi che ne costituisce la causa tipica), bensì tendono ad impedire usi distorti dell’istituto al fine di realizzare trasferimenti di ricchezza o indebite rivalutazioni di bilancio.
Sotto questo profilo, dunque, ciò che appare insuperabile per qualificare una certa operazione scissione (o fusione) e che all’esito della stessa nessun socio delle società coinvolte sia divenuto più ricco o più povero, che il rapporto di cambio sia stato congruo e che la somma dei valori di bilancio delle società risultanti non sia superiore a quella dei valori di bilancio delle società preesistenti, salva la sola ipotesi dell’eventuale disavanzo da allocare ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 4, c.c.
Nella pratica è assai frequente che gli amministratori delle società coinvolte in una determinata operazione di scissione siano costretti a scorporare i valori iscritti nel bilancio della scissa al fine di adeguarli all’effettività dei beni trasferiti, operando, a volte, anche delle svalutazioni. Si pensi all’ipotesi di una scissa detentrice di un pacchetto di controllo di una società, acquistato pagando un premio di maggioranza, che assegni una parte minoritaria di detto pacchetto ad una beneficiaria, rimanendo in tal modo a sua volta titolare di un pacchetto di minoranza.
Anche dal punto di vista del tenore letterale della norma che definisce la scissione (art. 2506, comma 1, c.c.) non esiste alcun impedimento ad attuare una scissione che non assegni alla beneficiaria esattamente gli stessi diritti detenuti dalla scissa, posto che tale norma si limita a prevedere che con la scissione si può assegnare ad una beneficiaria anche solo “una parte” del patrimonio della scissa, senza altre limitazioni. Per tali motivi si ritiene che sia sempre possibile attuare una scissione nella quale vengano assegnati ad una o più beneficiarie anche o solo diritti derivati dal preesistente patrimonio della scissa, a condizione che la somma dei patrimoni delle società coinvolte e dei loro valori contabili all’esito dell’operazione non ecceda quelli preesistenti, salva esclusivamente l’ipotesi del disavanzo prevista dall’art. 2504 bis, comma 4 c.c.