Articolo 1029 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Servitù per vantaggio futuro

Dispositivo

Note

(1) La costituzione di una servitù mirata ad ottenere un'utilità futura ha immediata efficacia reale: essa, cioè, viene ad esistenza istantaneamente.

(2) Se l'utilità futura è connessa ad un edificio da costruire o ad un fondo da acquistare, la costituzione del diritto in esame ha una differita efficacia reale: la servitù viene, cioè, in essere esclusivamente dal giorno in cui l'immobile è costruito o il fondo è acquistato.La differenza con quanto stabilito dal primo comma, consta nel criterio dell'attualità o meno dell'utilitas; ricorre il caso previsto dal secondo comma, se quest'ultima ha come presupposto la costruzione degli immobili; se, invece, il vantaggio prescinde dalla prevista costruzione, si ha una servitù per vantaggio futuro con immediata efficacia reale.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 21232/2024

2Cass. civ. n. 12551/2023

3Cass. civ. n. 32858/2022

4Cass. civ. n. 10486/2018

5Cass. civ. n. 2432/2011

6Cass. civ. n. 14936/2008

7Cass. civ. n. 10048/2008

8Cass. civ. n. 4346/2000