Articolo 1030 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Prestazioni accessorie
Dispositivo
Il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare (1), salvo che la legge o il titolo disponga altrimenti [1070] (2).
Note
(1) La servitù può avere come oggetto un "pati", la sopportazione, cioè, di una determinata attività del proprietario del fondo dominante, o in unnon facere, consistente nell'astenersi dall'esercitare una specifica attività.Il proprietario del fondo servente non deve essere costretto, pertanto, ad un comportamento attivo (servitus in faciendo consistere nequit).Una prestazione di fare può soltanto avere ad oggetto un'obbligazione di carattere "esterno", ciò che caratterizza la servitù.
(2) Il proprietario del fondo servente può, ad esempio, essere tenuto in base al titolo ad occuparsi della manutenzione della strada deputata a servitù di passaggio.
Massime giurisprudenziali (9)
1Cass. civ. n. 10046/2018
La clausola penale ha una causa distinta da quella del contratto cui afferisce, rispetto al quale assume una sua rilevanza contrattuale autonoma, anche se collegata e complementare, sicché, anche quando il contratto ha ad oggetto la costituzione di diritti reali, la sua efficacia si trasmette anche a vantaggio degli aventi causa della parte in favore della quale era stata originariamente approntata. (Nella specie la S.C. ha qualificato come clausola penale la prestazione accessoria di "facere" imposta al proprietario di un fondo gravato da una servitù, ritenendo che la stessa si trasferisca insieme alla servitù e si estingua se viene a cessare quest'ultima).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10046 del 24 aprile 2018)
2Cass. civ. n. 15101/2014
Ai sensi dell'art. 1030 cod. civ., non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un "facere" del proprietario di quest'ultimo, perché mancherebbe in tal caso il carattere dell'obiettività, come connotato duraturo e permanente, della soggezione di un fondo all'altro. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la sussistenza del possesso di una servitù di passaggio, in quanto l'accesso al fondo dominante attraverso un cancello posto sul fondo preteso servente era risultato comunque subordinato a specifiche richieste di ingresso e conseguenti autorizzazioni operate di volta in volta).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15101 del 2 luglio 2014)
3Cass. civ. n. 14179/2011
In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio "servitus in faciendo consistere nequit".(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14179 del 27 giugno 2011)
4Cass. civ. n. 14622/2010
La servitù può comportare per il proprietario del fondo servente l'obbligo di un "facere", purché esso costituisca solo un'obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, in quanto volto solo a consentirne il completo esercizio. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto di una servitù di passaggio l'obbligo di tagliare i rami ovvero di potare gli alberi che ne ostacolavano l'esercizio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14622 del 17 giugno 2010)
5Cass. civ. n. 7655/2004
Il diritto di proprietà può esser frazionato in senso orizzontale e quindi la proprietà del sottosuolo può appartenere ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo e del fabbricato su esso insistente. In tal caso il rapporto tra i rispettivi proprietari non è di comunione perché il fondo sottostante deve sopportare il peso dell'edificio sovrastante e quindi il rapporto tra le due proprietà è di servita(servitus oneris ferendi).Pertanto, da un lato il proprietario del sottosuolo non deve, se sono necessarie opere di manutenzione o consolidamento per consentire l'esercizio di detta servita, sopportarne le spese, in applicazione dell'art. 1030 c.c., a meno che la legge o il titolo dispongano diversamente; dall'altro egli non può diminuire o rendere pia incomoda la servitù, in applicazione dell'art. 1067 c.c. (principio affermato in fattispecie in cui il giudice di merito, per le opere di manutenzione e consolidamento della volta di una grotta su cui sovrastavano degli edifici, aveva posto a carico del proprietario di questa le relative spese, a norma dell'art. 1125 c.c., ritenuta inapplicabile dalla Corte cass.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7655 del 21 aprile 2004)
6Cass. civ. n. 8511/1998
Il giudice del merito non può escluderetoutcourtla costituzione contrattuale di una servitù a carico di un fondo il cui proprietario ha assunto l'obbligo di destinazione a verde, ritenendo, perciò solo, la configurabilità di un obbligo difacere,di natura personale, perché, invece, la destinazione a verde, mutuata dagli strumenti urbanistici in contrapposizione a quella edificatoria, in sé non obbliga a fare alcunché, ma limita negativamente il diritto di proprietà, non consentendo un'utilizzazione diversa, mentre la pattuizione dell'obbligo del proprietario di manutenzione del fondoè propter reme compatibile con la servitù, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 1030 c.c., per conservare lo stato di fatto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8511 del 27 agosto 1998)
7Cass. civ. n. 6683/1995
La servitù, ai sensi dell'art. 1030 c.c., può anche comportare, per il proprietario del fondo servente, l'obbligo di unfacere,se così sia stabilito dal titolo o dalla legge, purché esso costituisca solo una obbligazione accessoria che non esaurisce l'intero contenuto della servitù, essendo volto solo a consentirne il concreto esercizio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto compatibile con il contenuto della servitù di non collocare e mantenere nel fondo alberi che impedissero la visuale del panorama dal fondo vicino quello di rimuovere o potare gli alberi già esistenti che ostacolassero l'esercizio della veduta).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6683 del 13 giugno 1995)
8Cass. civ. n. 4011/1981
Ai sensi dell'art. 1030 c.c., solo il titolo o la legge possono imprimere all'attività personale del proprietario di un fondo la natura di elemento integrante di una servitù prediale, con conseguente applicabilità della tutela possessoria, in luogo dei rimedi previsti normalmente per l'inadempimento delle obbligazioni. Pertanto, ove sia proposta un'azione di reintegrazione a tutela del possesso di una servitù di presa e derivazione d'acqua, lamentando il mancato deflusso dell'acqua per il rifiuto, da parte dell'obbligato, delle attività a ciò necessarie (nella specie: di azionare la pompa elettrica e di aprire la saracinesca), è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'azione esperita, l'accertamento dell'esistenza di un titolo legale o convenzionale idoneo a ricondurre la suindicata attività ad una fattispecie complessa, costituita da una servitù prediale conobligatio propter remad essa strumentalmente collegata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4011 del 18 giugno 1981)
9Cass. civ. n. 3221/1981
Il regime delle prestazioni accessorie di una servitù (nella specie: opere di manutenzione) stabilito dal titolo riguarda un'obbligazionepropter rem —ossia legata al rapporto con la cosa oggetto della servitù e, come tale, destinata a trasmettersi con il trasferimento di quellares —e, pertanto, non può essere modificato che da altro titolo scritto e trascritto, in mancanza del quale detta obbligazione segna, con lo stesso originario regolamento, il trasferimento del bene asservito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3221 del 16 maggio 1981)