Articolo 1032 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Modi di costituzione

Dispositivo

Quando, in forza di legge (1), il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù (2), questa, in mancanza di contratto (3), è costituita con sentenza [2932]. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

La sentenza (4) stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta [1038], [1039], [1047], [1049], [1053].

Prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù.

Note

(1) Oltre alle servitù coattive disciplinate dal codice civile (artt.1033 ss. c.c.), vi sono quelle di cui il medesimo testo di legge fa menzione ma che trovano compiuta regolamentazione in leggi speciali (le servitù di elettrodotto coattivo di cui all'art. 1056 sono previste dal r.d. 1933, n. 1775); altre ancora, le servitù pubbliche, sono disciplinate da specifiche leggi speciali, come le servitù militari.

(2) Nel vincolare alla costituzione della servitù, la legge tiene presente lo stato del fondo dominante e, quindi, se, per esempio, questo non ha accesso alla via pubblica, viene imposta al fondo vicino la servitù di passaggio.

(3) In dottrina si è sostenuta l'ammissibilità della costituzione di servitù coattive tramite testamento.

(4) E' una sentenza di natura costitutiva.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 26437/2019

L'ammontare dell'indennità dovuta in conseguenza della imposizione di una servitù, necessaria per la realizzazione di linee ferroviarie, deve essere determinato con riferimento alla data del decreto di asservimento e non a quella di imposizione del vincolo preordinato all'esecuzione dell'opera, in analogia con quanto previsto in materia di indennità di espropriazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/07/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26437 del 17 ottobre 2019)

2Cass. civ. n. 3091/2014

In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod. civ., i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell'atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3091 del 11 febbraio 2014)

3Cass. civ. n. 14546/2012

Al fine della valida costituzione negoziale di una servitù, non è necessaria l'indicazione espressa dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in quanto, in mancanza, soccorrono le norme suppletive di cui all'art. 1064 c.c., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, ed all'art. 1065 c.c., secondo cui colui che ha un diritto non può usarne se non a mezzo del suo titolo e del suo possesso; con la conseguenza che, solo nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 14546 del 16 agosto 2012)

4Cass. civ. n. 9475/2011

Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge "ad substantiam" e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altra fine. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto dimostrata l'esistenza di un valido atto negoziale costitutivo di una servitù di scarico fognario sulla base di un progetto, comune a due porzioni contigue di una casa bifamiliare, contenente un identico tracciato grafico indicante la previsione di uno scarico fognario comune ad entrambe le edificande ville e corredato da planimetrie sottoscritte dalle parti).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9475 del 28 aprile 2011)

5Cass. civ. n. 4241/2010

Ai fini della costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera sussistenza dell'esigenza tutelata dalla legge con l'imposizione della servitù, ma è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone, in mancanza, la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il suo contenuto corrisponda a quello di una servitù coattiva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4241 del 22 febbraio 2010)

6Cass. civ. n. 16342/2002

Il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette «servitù irregolari » ), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest'ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell'ambito del diritto d'uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l'affitto e il comodato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16342 del 20 novembre 2002)

7Cass. civ. n. 4533/1990

Ai fini della costituzione negoziale di una servitù coattiva non è sufficiente la mera esistenza dell'esigenza tutelata dalla legge, ma è necessario che dal negozio risulti l'intenzione delle parti di sopperire a tale esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale, derivandone in mancanza la costituzione di una servitù volontaria, ancorché il relativo contenuto corrisponda a quello oggetto di una servitù coattiva. (Nella specie, il proprietario del fondo gravato di servitù di passaggio, nell'impedirne l'esercizio, sosteneva che il fondo dominante era dotato di altro comodo accesso e chiedeva, subordinatamente, lo spostamento del luogo di servizio della servitù stessa. La corte ha respinto il ricorso alla stregua del principio massimato).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4533 del 19 maggio 1990)

8Cass. civ. n. 3306/1981

In presenza di un negozio costitutivo di servitù (nella specie: di passaggio), la natura coattiva del relativo peso va riconosciuta quando sussistano nel caso concreto le condizioni di legge per la costituzione di una servitù coattiva e risulti che le parti abbiano inteso assoggettare il fondo servente al tipo specifico di soggezione previsto dalla legge come servitù coattiva.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3306 del 20 maggio 1981)