Articolo 1033 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obbligo di dare passaggio alle acque
Dispositivo
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali [1034] ss.] (1).
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Note
(1) Il titolare del fondo dominante può portare le acque su un fondo altrui al fine di sopperire ai bisogni della vita, e secondo le necessità imposte dagli usi agrari ovvero dagli usi industriali, sempre che sussistano i presupposti stabiliti dal legislatore (art. 1037 del c.c.).Egli deve, peraltro, provvedere alla realizzazione del necessario acquedotto, a meno di non accordarsi col proprietario del fondo servente per il passaggio delle acque in uno proprio già in essere (art. 1034 del c.c.).Se, inoltre, la costruzione dell'acquedotto effettuata dal titolare del fondo dominante richiede l'attraversamento al disopra o al disotto degli acquedotti già presenti nel fondo servente, questi deve farsi carico di provvedere alla realizzazione delle opere indispensabili per impedire che tali condutture possano venire compromesse (art. 1035 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 11563/2016
È inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di gasdotto atteso il carattere tipico delle servitù coattive e la non estensibilità dell'art. 1033 c.c. in tema di servitù di acquedotto coattiva, trattandosi di situazioni non assimilabili sotto il profilo strutturale e funzionale per la pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra della fornitura di gas, non ricorrente per il trasporto delle acque. (Rigetta, App. Venezia, 05/04/2011).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11563 del 6 giugno 2016)
2Cass. civ. n. 14384/2010
In tema di servitù prediali, la titolarità del diritto di servitù di acquedotto o di scarico sul fondo altrui comporta la proprietà delle opere realizzate per l'esercizio del diritto stesso, soprattutto qualora non risulti diversamente dal titolo e dalla servitù non tragga alcun vantaggio il proprietario dei fondo servente.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 14384 del 15 giugno 2010)
3Cass. civ. n. 16234/2006
Il titolare del diritto di servitù coattiva di acquedotto, ai sensi dell'art. 1033 c.c., ha diritto di mantenere le opere necessarie al relativo esercizio fin quando sussiste, per il proprio fondo, il requisito dellautilitasla quale, nel caso in cui la servitù sia posta a favore di una costruzione, viene meno se si sia accertato che essa è stata eseguita in violazione di un divieto assoluto di edificare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16234 del 17 luglio 2006)
4Cass. civ. n. 8815/2003
La titolarità della servitù attiva di acquedotto postula la proprietà degli impianti e della rete di distribuzione dell'acqua, sicché taleius in re alienanon è configurabile sulla base dell'utenza del servizio di fornitura idrica.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8815 del 30 maggio 2003)
5Cass. civ. n. 3055/1995
L'art. 1033 comma secondo c.c., che esonera le case, i giardini e le aie ad esse attinenti dalla servitù di acquedotto, si riferisce solo alle servitù coattive e non può essere invocato, quindi, per negare una servitù volontaria o, addirittura, la tutela, in sede possessoria, dell'esercizio di fatto del potere corrispondente.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3055 del 15 marzo 1995)
6Cass. civ. n. 3625/1981
Il passaggio coattivo di acqua, previsto dall'art. 1033 c.c., ben può essere richiesto in perpetuo — e cioè per un tempo indeterminato — qualora, sulla scorta di una concessione soggetta a rinnovazione tacita ad ogni successiva scadenza, sia incerta, ma presumibilmente non breve, la futura durata della disponibilità dell'acqua; fermo, in tal caso, il principio che, venuta meno siffatta disponibilità, anche il peso per il fondo coattivamente assoggettato debba venire a cessare. Ed è compito del giudice del merito — il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione — valutare, in relazione alle peculiari, concrete circostanze, se ricorre il suddetto requisito.–La nozione di «acque d'ogni specie», posta dall'art. 1033 c.c. in tema di servitù di passaggio coattivo, prescinde dal grado di impurità delle acque stesse e dalla presenza di sostanze recate allo stato di sospensione, includendovi anche quelle luride per la presenza di rifiuti, purché questi ultimi non siano di tale entità da far escludere che si tratti di scarico di acqua.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3625 del 4 giugno 1981)