Articolo 1036 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Attraversamento dei fiumi o di strade

Dispositivo

Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque [1046] (1).

Note

(1) L'immissione dell'acquedotto nella strada o nel corso d'acqua pubblica è possibile per il privato cittadino esclusivamente in ragione di un provvedimento amministrativo. Essa soggiace, pertanto, al potere discrezionale della P.A.